Venezia Spiagge

Riferimenti normativi: art. 32, d.lgs. 33/2013
Aggiornamento: annuale art. 10 c. 5, d.lgs. 33/2013

Articolo 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati)

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo

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Ultimo aggiornamento: 17/11/2023

VENEZIA SPIAGGE S.p.A.

Lido di Venezia
Sede Legale: San Marco 4136, 30124 Venezia
Partita IVA: 02532890270

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